Dal 1° gennaio 2024 cambia il meccanismo di accesso alle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica

Il Decreto Legge n. 131 del 29 settembre 2023 ha ridisegnato con decorrenza 1 gennaio 2024 il meccanismo delle agevolazioni riconosciute a favore delle imprese a forte consumo energetico (imprese energivore).

A decorrere dal 1° gennaio 2024, potranno accedere alle agevolazioni energivori, le imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh (non viene quindi più richiesta la verifica del consumo sulla media dei tre anni precedenti) e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:
a) operano in uno dei settori ad ALTO rischio allegato 1 alla comunicazione della Commissione Europea 2022/C 80/01;
b) operano in uno dei settori a rischio specificati nell’allegato 1;
c) non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a) e b), hanno beneficiato, nell’anno 2022 ovvero nell’anno 2023, delle agevolazioni energivori.
Non accedono alle agevolazioni le imprese che, seppur in possesso dei requisiti di cui al comma lettere a), b) e c), si trovano in stato di difficolta.

AGEVOLAZIONI

Sono soggette ai seguenti contributi in misura ridotta, a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico al sostegno delle energie rinnovabili, le imprese che:

  • soddisfano i requisiti della lettera a), nella misura del minor valore tra il 15% della componente degli oneri generali e lo 0,5 % del valore aggiunto lordo dell’impresa;
  • soddisfano i requisiti della lettera b), nella misura del minor valore tra il 25% della componente degli oneri generali e l’1 % del valore aggiunto lordo dell’impresa;
  • soddisfano i requisiti della lettera c), nella misura del minor valore:
    – per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35% della componente degli oneri generali e l’1,5% del valore lordo aggiunto dell’impresa;
    – per l’anno 2027, tra il 55% della componente degli oneri generali e il 2,5% del valore lordo aggiunto dell’impresa;
    – per l’anno 2028, tra l’80% della componente degli oneri generali e il 3,5% del valore lordo aggiunto dell’impresa.

RIDUZIONE DELLA COPERTURA DEGLI ONERI

Qualora le imprese che soddisfano i requisiti delle lettere b) e c) [quest’ultime fino al 31 dicembre 2028] coprano almeno il 50% del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10% assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5% garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità, allora il contributo a copertura degli oneri di sistema è ulteriormente ridotto e pari al minor valore tra:
– il 15% della componente degli oneri generali e lo 0,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa per le imprese b);
– il 35% della componente degli oneri generali e lo 1,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa per le imprese c).

In ciascun anno, i contributi a copertura degli oneri di sistema per le imprese lettere a), b) e c), non possono, in ogni caso, essere inferiori al prodotto tra 0,5 €/MWh e l’energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.

Le imprese che accedono alle agevolazioni sono tenute a effettuare la diagnosi energetica.

Le imprese di cui al primo periodo sono altresì tenute ad adottare almeno una delle seguenti misure:

  • attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l’importo dell’agevolazione percepita;
  • ridurre l’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;
  • investire una quota pari almeno al 50% dell’importo dell’agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra, al fine di determinare un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l’assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione Europea, di cui al Regolamento di Esecuzione (UE)2021/447 della Commissione Europea del 12 marzo 2023.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Area Energia all’indirizzo mail energia@univaservizi.it.

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