Da venerdì 16 ottobre fino a lunedì 30 novembre 2020 è attivo il sistema telematico di raccolta delle dichiarazioni per l’inserimento nell’Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica.
Come previsto dalla deliberazione dell’ARERA (Autorità di Regolazione Reti, Energia e Ambiente) la CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali) renderà disponibile dal 16 otobre il sistema telematico per la raccolta delle dichiarazioni ai fini dell’inserimento nell’Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica dell’anno 2021.
Il portale sarà disponibile dal 16 ottobre al 30 novembre 2020.
Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di energia per l’annualità di competenza 2021 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva prevista per febbraio 2021.
Entro il 18 dicembre 2020 la Cassa pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno di competenza 2021, distinte per classi di agevolazione.
Contributo per la richiesta di ammissione si benefici
Da quest’anno per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA.
Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni anno di competenza 2021 è stato fissato dall’ARERA pari a:
- 100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
- 300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile. In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della CSEA, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall’elenco della relativa annualità di competenza.
Accesso al portale CSEA
Il Portale è accessibile tramite l’applicazione web disponibile sul sito di CSEA, cliccando sul riquadro ENERGIVORI.
Le imprese che abbiano già effettuato la registrazione in precedenza, possono accedere al Portale con la username e la password già in loro possesso.
Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Nuova registrazione”.
Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare la dichiarazione.
Le imprese costituite da meno di un anno (cioè costituite nel 2020), o quelle senza consumi negli anni precedenti per inattività potranno accedere al Portale al fine di procedere alla compilazione selezionando il link “IMPRESA COSTITUITA NEL 2020 O, SE COSTITUITA NEGLI ANNI PRECEDENTI IL 2020, CHE RISULTI SENZA CONSUMI PER INATTIVITA’ PRODUTTIVA – Compila Dichiarazione relativa all’annualità di competenza 2021”.
Le imprese neo costituite presenteranno alla CSEA una dichiarazione basata sulle migliori stime dei dati di consumo ed economici dalle stesse elaborate per l’annualità 2020.
Sarà richiesta all’impresa un’ulteriore dichiarazione in cui la stessa si impegna all’invio alla CSEA, entro e non oltre il mese di novembre dell’anno 2021, della copia della dichiarazione IVA dell’anno 2020 recante il Codice ATECO prevalente dichiarato.
Contestualmente alla suddetta dichiarazione, l’impresa neo costituita deve allegare una relazione contenente:
- le modalità di stima dei consumi inseriti per l’anno 2020 in base alla produzione prevista, con una descrizione dei criteri utilizzati per la previsione stessa, nonché, ove disponibili, i dati di prelievo storici relativi a POD già esistenti;
- le modalità di stima dei dati di bilancio inseriti dell’anno 2020, in particolare il fatturato e il VAL (in applicazione della Determina del 12 ottobre 2017 11/2017 – DIEU), evidenziando l’eventuale utilizzo di dati storici della/le impresa/e eventualmente acquisita/e in fase di prima costituzione.
CRITERI DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI
Ricordiamo che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, possono accedere alle agevolazioni le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento (che, per ciascun anno di competenza “N”, a decorrere dal 2018, è il triennio che va da “N-4” a “N-2”, salvo per le imprese di più recente costituzione), pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:
- a) operano nei settori dell’Allegato 3 alle Linee guida CE;
- b) operano nei settori dell’Allegato 5 alla Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica calcolato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL non inferiore al 20% (per VAL si intende il valor medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato al netto di eventuali imposte indirette e degli eventuali sussidi, calcolato, per il periodo di riferimento, in conformità a quanto previsto dall’Allegato 4 alle Linee guida e sulla base di disposizioni operative emanate dall’Autorità per l’energia);
- c) non rientrano fra quelle di cui ai punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA).
Sono escluse dalle agevolazioni le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”.
In particolare, la raccolta riguarda i seguenti dati obbligatori:
- i dati relativi al Valore Aggiunto Lordo (VAL) registrati dalle imprese a forte consumo di energia elettrica negli anni dal 2016 al 2018, calcolato secondo quanto previsto dall’Allegato 4 alle Linee Guida EAAG (2014-2020). Ai fini operativi, sarà necessario compilare i campi dell’apposita tabella riportata in dichiarazione, seguendo la legenda ivi contenuta. A conclusione, il sistema valorizzerà il VAL sulla base dei dati dichiarati per ciascuna annualità (dal 2016 al 2018) in cui la P.IVA dell’impresa dichiarante esisteva.
- Codice fiscale dell’impresa ai fini dell’inserimento nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (di seguito: RNA).
- Dimensione dell’impresa ai sensi del DM del 18 aprile 2005 ai fini dell’inserimento nel RNA.
- Dichiarazione nella quale l’impresa attesta di non versare nelle condizioni di “impresa in difficoltà”, come definite al punto (20) della Comunicazione della Commissione europea C (2014) 249/01.
Per accedere alle agevolazioni per l’anno di competenza 2021, contestualmente all’invio delle dichiarazioni previste, le imprese dovranno, attraverso il Portale, procedere con le dichiarazioni degli adempimenti sotto riportati:
- Le imprese che redigono il bilancio su periodi diversi dal 1° gennaio – 31 dicembre devono dichiarare, sotto forma di autocertificazione, che la procedura di riclassificazione effettuata sia stata certificata da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010.
- Le che non sono tenute alla revisione legale del proprio bilancio devono dichiarare, sotto forma di autocertificazione, che i dati utilizzati per il calcolo del VAL siano stati verificati da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010.
Il nostro servizio gratuito di verifica preliminare dei requisiti
Univa Servizi offre un servizio gratuito di verifica preliminare dei requisiti per le imprese che intendano procedere alla prima registrazione.
OBBLIGHI IMPRESE ENERGIVORE
Ricordiamo infine che le imprese energivore devono sottoporsi a Diagnosi Energetica a partire dall’anno seguente al proprio inserimento nell’apposito albo e, successivamente, ogni 4 anni.
Il 5 dicembre è quindi il termine entro il quale depositare presso ENEA le diagnosi energetiche obbligatorie per i soggetti iscritti all’albo per la prima volta nell’anno 2019 ovvero per i soggetti iscritti nell’anno 2016 per la relativa scadenza quadriennale.
Entro il 31 marzo di ogni anno è inoltre necessario rendicontare ad ENEA i risparmi energetici conseguiti nell’anno precedente.