Si prevede il rifinanziamento del Fondo a valere sulle risorse del Programma React-Eu. Le attività propedeutiche all’acquisizione delle risorse, pari ad un miliardo di euro, sono in via di finalizzazione.

 

Accordi collettivi e domande entro il 30 giugno

Entro il 30 giugno 2021 devono essere sottoscritti gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori; entro la stessa data devono essere presentate all’ANPAL le domande di accesso al Fondo.

Il Fondo Nuove Competenze è stato istituito dal decreto Rilancio (art. 88, D.L. n. 34/2020), successivamente modificato dal decreto Agosto (art. 4, D.L. n. 104/2020) e disciplinato dal decreto interministeriale del 9 ottobre 2020, modificato e integrato dal decreto interministeriale del 22 gennaio 2021.

ANPAL ha approvato l’Avviso pubblico contenente le indicazioni operative con determina n. 461 del 4 novembre 2020, ma si attendono nuove istruzioni per dare attuazione alle diverse disposizioni del decreto appena pubblicato.

La dotazione del Fondo è stata portata a 730 milioni di euro, rispetto ai 230 iniziali.

Accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro 

Il datore di lavoro privato interessato a chiedere l’intervento del Fondo deve innanzitutto stipulare un accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro.

L’accordo, stipulabile a livello aziendale o territoriale, deve essere sottoscritto dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda.

Più nel dettaglio, gli accordi collettivi:

  1. devono necessariamente prevedere i progetti formativi, il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento e il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze (nel limite massimo di 250 per ogni lavoratore), nonché, nei casi di erogazione della formazione da parte dell’impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso;
  2. devono individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa, e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati, di norma, anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4, in coerenza con la Raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016;
  3. possono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate a incrementare l’occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative coerenti con il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze regionali.

Datori di lavoro beneficiari

Possono accedere al Fondo tutti i datori di lavoro privati, compresi i liberi professionisti che abbiano lavoratori dipendenti purchè sottoscrivano, entro il nuovo termine del 30 giugno, gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro di cui sopra.

Lavoratori interessati dai progetti formativi 

Destinatari degli interventi formativi possono essere tutti i lavoratori dipendenti occupati nelle imprese ammesse a beneficiare dei contributi finanziari del FNC a prescindere dall’inquadramento contrattuale (di conseguenza, anche i dirigenti).

Ore e costi finanziati

Il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per ogni lavoratore è pari a 250.

Il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro dei lavoratori impegnati nei progetti e copre la retribuzione più i contributi previdenziali ed assistenziali). Non rientrano i tra i rimborsi i ratei di mensilità aggiuntive o TFR e il premio di produzione.

Percorsi formativi aziendali

Il decreto interministeriale 22 gennaio 2021 conferma che possono essere soggetti erogatori dei percorsi formativi tutti gli enti accreditati a livello nazionale o regionale.

Si ricorda che la formazione può essere resa anche a distanza (FAQ 18 – progetto formativo e soggetti erogatori), modalità da preferire nell’attuale periodo emergenziale a condizione che permetta di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti la che formazione svolta sia coerente con quella prevista dal Progetto Formativo.

La formazione può essere erogata anche direttamente dall’impresa che ha presentato la domanda di contributo, se previsto dall’accordo collettivo e svolta in modalità training on the job purché:

  • sia espressamente previsto dal progetto formativo e risulti coerente con gli obiettivi di questa ultimo;
  • le ore destinate al training on the job siano funzionali allo sviluppo delle competenze dei lavoratori, verificabili ai fini dell’attestazione/certificazione delle competenze ai sensi del D. Lgs. 13/2013.

Anche nel caso in cui la formazione sia svolta da parte dell’impresa, dovranno essere rilasciare le attestazioni delle competenze acquisite dai singoli lavoratori in esito ai percorsi di sviluppo effettuati.

Domanda di contributo

L’attività di formazione può essere avviata solo dopo l’approvazione della domanda presentata dal datore di lavoro all’ANPAL.

Le domande di accesso al Fondo nuovo competenze devono essere presentate all’ANPAL entro e non oltre il 30 giugno 2021. Ciò al fine di garantire la conclusione delle procedure di rendicontazione di spesa entro il 31 dicembre 2021. 

Si ricorda che dallo scorso 18 gennaio ANPAL ha rilasciato il servizio “Fondo nuove competenze” per la presentazione online delle domande di accesso al Fondo in sostituzione della procedura via pec, disponibile all’indirizzo https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal/.

Per accedere alla piattaforma è richiesta l’identità SPID.

Il rimborso dovuto al datore di lavoro viene quantificato e autorizzato da ANPAL e il pagamento è effettuato da INPS sull’IBAN indicato dall’azienda con le seguenti percentuali:

  • 70% a titolo di anticipazione;
  • 30% a saldo.

I datori di lavoro possono avanzare specifica richiesta del saldo solo nei successivi 40 giorni dalla conclusione dei percorsi di sviluppo delle competenze.

Si ricorda che le richieste di saldo, a comprova dei percorsi di sviluppo delle competenze svolti, devono essere obbligatoriamente corredate da attestazioni/certificazioni delle competenze acquisite dai singoli lavoratori e rilasciati in esito ai percorsi di sviluppo e dei servizi di individuazione o validazione delle competenze.

Conclusione dei percorsi

Le attività di sviluppo delle competenze devono concludersi entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte di ANPAL, termine elevato a 120 giorni nei casi in cui la domanda sia presentata dai Fondi Paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori.

 

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