REQUISITI DEI FORNITORI
Il fornitore deve avere sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea.
I fornitori di beni e di servizi di assistenza e consulenza non possono essere soggetti beneficiari del presente bando.
Inoltre non possono essere fornitori di beni e di servizi imprese o soggetti che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari. Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che – pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote – facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.
FORNITORI DEI SERVIZI
I fornitori dei servizi di consulenza e formazione possono essere:
– DIH-Digital Innovation Hub ed EDI-Ecosistema Digitale per l’Innovazione, di cui al Piano Nazionale Industria 4.0;
– centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio
2017 (MiSE), Competence center di cui al Piano Industria 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri per l’innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
– Incubatori certificati di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
– FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (http://fab.cba.mit.edu/about/charter/);
– start-up innovative di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all’art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33, attive in materia di innovazione digitale;
– ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza/formazione alle imprese nell’ambito delle tecnologie di cui all’art. 2. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all’impresa beneficiaria prima della domanda di voucher.
Non sono richiesti requisiti specifici per i fornitori di attrezzature tecnologiche e programmi informatici.
UNIVA SERVIZI È FORNITORE ABILITATO PER I SERVIZI DI FORMAZIONE E CONSULENZA
I fornitori di servizi di consulenza e formazione devono rientrare in specifiche categorie indicate dal bando. Univa Servizi in quanto antenna territoriale del Digital Innovation Hub Lombardia nel Varesotto insieme all’Unione degli Industriali della Provincia di Varese rientra tra i fornitori abilitati a cui rivolgersi!