APERTO IL PORTALE CSEA IMPRESE ENERGIVORE

Come previsto dalla deliberazione dell’ARERA (Autorità di Regolazione Reti, Energia e Ambiente) la CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali) ha reso disponibile il sistema telematico per la raccolta delle dichiarazioni ai fini dell’inserimento nell’Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica dell’anno 2020.

Il Portale è attivo dal 30 settembre al 13 novembre 2019.

Entro il 18 dicembre 2019 la Cassa pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno di competenza 2020, distinte per classi di agevolazione.

>>> Verifica se puoi richiedere le agevolazioni

 

REGISTRAZIONE E ACCESSO AL PORTALE CSEA

Il Portale è accessibile tramite l’applicazione web disponibile sul sito di CSEA.

Le imprese che abbiano già effettuato la registrazione in precedenza, possono accedere al Portale con username e password già in loro possesso.

Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul pulsante “Registrati”.

Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare la dichiarazione.

 

PER LE IMPRESE NEO COSTITUITE

Le imprese costituite da meno di un anno (cioè costituite nel 2019), o quelle senza consumi negli anni precedenti per inattività potranno accedere al Portale e dovranno poi cliccare sul link “IMPRESA COSTITUITA NEL 2019 O, SE COSTITUITA NEGLI ANNI PRECEDENTI IL 2019, CHE RISULTI SENZA CONSUMI PER INATTIVITA’ PRODUTTIVA – Compila Dichiarazione relativa all’annualità di competenza 2020”.

Le imprese neo costituite presenteranno alla CSEA una dichiarazione basata sulle migliori stime dei dati di consumo ed economici dalle stesse elaborate per l’annualità 2019.

L’accesso al Portale sarà consentito esclusivamente dal 30 settembre al 31 dicembre 2019.

Sarà richiesta all’impresa un’ulteriore dichiarazione in cui la stessa si impegna all’invio alla CSEA, entro e non oltre il mese di novembre dell’anno 2021, della copia della dichiarazione IVA dell’anno 2020 recante il Codice ATECO prevalente dichiarato.

Contestualmente alla suddetta dichiarazione, l’impresa neo costituita deve allegare una relazione contenente:

  • le modalità di stima dei consumi inseriti per l’anno 2019 in base alla produzione prevista, con una descrizione dei criteri utilizzati per la previsione stessa, nonché, ove disponibili, i dati di prelievo storici relativi a POD già esistenti;
  • le modalità di stima dei dati di bilancio inseriti dell’anno 2019, in particolare il fatturato e il VAL (in applicazione della Determina del 12 ottobre 2017 11/2017 – DIEU), evidenziando l’eventuale utilizzo di dati storici della/le impresa/e eventualmente acquisita/e in fase di prima costituzione.

 

CRITERI DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI

A decorrere dal 1° gennaio 2018, possono accedere alle agevolazioni le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento (che, per ciascun anno di competenza “N”, a decorrere dal 2018, è il triennio che va da “N-4” a “N-2”, salvo per le imprese di più recente costituzione), pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

a) operano nei settori dell’Allegato 3 alle Linee guida CE;
b) operano nei settori dell’Allegato 5 alla Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica calcolato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL non inferiore al 20% (per VAL si intende il valor medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato al netto di eventuali imposte indirette e degli eventuali sussidi, calcolato, per il periodo di riferimento, in conformità a quanto previsto dall’Allegato 4 alle Linee guida e sulla base di disposizioni operative emanate dall’Autorità per l’energia);
c) non rientrano fra quelle di cui ai punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA).

Sono escluse dalle agevolazioni le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”.

In particolare, la raccolta riguarda i seguenti dati obbligatori:

  • i dati relativi al Valore Aggiunto Lordo (VAL) registrati dalle imprese a forte consumo di energia elettrica negli anni dal 2016 al 2018, calcolato secondo quanto previsto dall’Allegato 4 alle Linee Guida EAAG (2014-2020). Ai fini operativi, sarà necessario compilare i campi dell’apposita tabella riportata in dichiarazione, seguendo la legenda ivi contenuta. A conclusione, il sistema valorizzerà il VAL sulla base dei dati dichiarati per ciascuna annualità (dal 2016 al 2018) in cui la P.IVA dell’impresa dichiarante esisteva.
  • Codice fiscale dell’impresa ai fini dell’inserimento nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (di seguito: RNA).
  • Dimensione dell’impresa ai sensi del DM del 18 aprile 2005 ai fini dell’inserimento nel RNA.
  • Dichiarazione nella quale l’impresa attesta di non versare nelle condizioni di “impresa in difficoltà”, come definite al punto (20) della Comunicazione della Commissione europea C (2014) 249/01.

Per accedere alle agevolazioni per l’anno di competenza 2020, contestualmente all’invio delle dichiarazioni previste, le imprese dovranno, attraverso il Portale, procedere con le dichiarazioni degli adempimenti sotto riportati.

  • Le imprese che redigono il bilancio su periodi diversi dal 1° gennaio – 31 dicembre devono dichiarare, sotto forma di autocertificazione, che la procedura di riclassificazione effettuata sia stata certificata da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010.
  • Le imprese che non sono tenute alla revisione legale del proprio bilancio devono dichiarare, sotto forma di autocertificazione, che i dati utilizzati per il calcolo del VAL siano stati verificati da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010.

 

OBBLIGHI IMPRESE ENERGIVORE

Ricordiamo infine che le imprese energivore devono sottoporsi a Diagnosi Energetica a partire dall’anno seguente al proprio inserimento nell’apposito albo e, successivamente, ogni 4 anni. Per le imprese iscritte all’albo dal 2014, ricorre pertanto quest’anno l’obbligo di rinnovo della diagnosi effettuata nel corso del 2015.
Entro il 31 marzo di ogni anno è inoltre necessario rendicontare ad ENEA i risparmi energetici conseguiti nell’anno precedente.

 

VERIFICA SE PUOI RICHIEDERE LE AGEVOLAZIONI

L’Area Energia di Univa Servizi ha elaborato un QUESTIONARIO, disponibile a questo link, che consente alle imprese di verificare se hanno titolo per richiedere le agevolazioni previste.

Per maggiori informazioni contatta l’Area Energia: energia@univaservizi.it.


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