Le imprese potranno accedere al sistema telematico a partire da lunedì 2 ottobre e fino a giovedì 16 novembre 2023

Con nota del 29 settembre 2023, ai sensi del D.M. 21 dicembre 2021 nonché della deliberazione 541/2022/R/gas dell’Autorità di Regolazione Reti, Energia e Ambiente (ARERA), la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) ha comunicato che, con decorrenza 2 ottobre 2023, è disponibile il Portale per la raccolta delle dichiarazioni e la costituzione dell’Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’annualità di competenza 2024.

Ai sensi del Decreto MiTE 541/21, sono considerate a forte consumo di gas naturale le imprese che hanno un consumo medio, calcolato per il periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm3/anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3), e che operano nei settori di cui all’allegato 1 del predetto decreto e con indice d’incidenza del costo del gas sul VAL maggiore o uguale al 20% oppure un indice d’incidenza del costo del gas sul fatturato maggiore o uguale al 2%.

Sono ammesse alle agevolazioni solo le imprese che:
  • siano titolari della diagnosi energetica conforme all’allegato 2 decreto legislativo 102/2014 in corso di validità,

oppure

  • adottano un sistema di gestione conforme alle norme ISO50001.

Le imprese titolari della diagnosi energetica sono obbligate a dare attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalla stessa, pena la restituzione dell’agevolazione.

Le imprese potranno accedere al sistema telematico per le citate dichiarazioni da lunedì 2 ottobre 2023 e fino alle ore 23:59 di giovedì 16 novembre 2023.

Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’annualità di competenza 2024 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva, secondo le modalità e le tempistiche stabilite agli artt. 4.4 e 4.13 dell’Allegato A alla Delibera.

Entro il 18 dicembre 2023 la Cassa pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’anno di competenza 2024, distinte per classi di agevolazione.

Il Portale è accessibile tramite l’applicazione web disponibile sul sito di CSEA (www.csea.it), selezionando la voce “Portali esterni”, “Energivori” e quindi “Portale Gasivori” o tramite il link: gasivori.csea.it.
Le imprese che abbiano già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più Elenchi in qualità di imprese a forte consumo di energia elettrica o gas naturale, possono accedere al Portale con la username e password già in loro possesso.
Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Nuova registrazione”.

Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare le dichiarazioni.

Per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni anno di competenza 2024 è stato fissato dall’ARERA pari a:

  • 100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
  • 300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.

Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della CSEA, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall’elenco della relativa annualità di competenza.

Periodo di riferimento per la dichiarazione: dati del triennio che va da “2021-2022. (si esclude il 2020)

Vengono poi fissate le agevolazioni mediante l’applicazione da parte delle imprese di distribuzione e trasporto di aliquote differenziate delle componenti RE e RET degli oneri generali gas in base alla classe di appartenenza:

  • Classe GNE: imprese a forte consumo di gas naturale che hanno consumi superiori a 1 milione di Sm3/anno di gas naturale per uso non energetico per i consumi superiori a tale soglia nell’anno solare valutata sull’insieme dei punti di riconsegna nella titolarità dell’impresa;
  • Classi VAL.x: imprese a forte consumo di gas naturale, diverse da quelle di cui alla classe GNE
  1. Classe VAL.1, per le imprese con intensità gasivora su VAL maggiore o uguale al 20% e inferiore al 30%;
  2. Classe VAL.2: per le imprese con intensità gasivora su VAL maggiore o uguale al 30% e inferiore al 40%;
  3. Classe VAL.3: per le imprese con intensità gasivora su VAL maggiore o uguale al 40% e inferiore al 50%;
  4. Classe VAL.4: per le imprese con intensità gasivora su VAL maggiore o uguale al 50%;
Classe di intensità gasivora rispetto al VAL
Livello di contribuzione rispetto alle componenti RETIG e REIG
20%≤iVAL>30%
1,5% VAL
30%≤iVAL>40%
0,8% VAL
40%≤iVAL>50%
0,6% VAL
iVAL>50%
0,5% VAL

 

  • Classe FAT.x: imprese a forte consumo di gas naturale, diverse da quelle di cui alla classe GNE:
  1. Classe FAT.1: imprese con intensità gasivora su fatturato maggiore o uguale al 2%.
Classe di intensità gasivora rispetto al fatturato
Livello di contribuzione rispetto alle componenti RETIG e REIG
ifat<2%
100%
ifat≥2%
20%

 

Per le imprese in classe VAL.x entro il 31 maggio dell’anno n, la CSEA pubblica l’importo delle due rate uguali da versare in acconto (entro il 30 giugno e 31 dicembre dell’anno n), pari complessivamente al 100% del livello minimo di contribuzione previsto e comunica alle medesime imprese, a mezzo PEC, le modalità e le tempistiche di versamento delle rate di acconto.

IMPRESE NEO COSTITUITE

Le imprese costituite da meno di un anno (cioè costituite nel 2023), o quelle costituite negli anni precedenti al 2023 la cui attività produttiva e l’associato impiego di gas naturale risultino differiti al medesimo anno 2023, potranno accedere al Portale come illustrato nelle “Indicazioni di carattere generale” e, al fine di procedere alla compilazione, selezionare il link “IMPRESA COSTITUITA NEL 2023 O, SE COSTITUITA NEGLI ANNI PRECEDENTI IL 2023, CHE RISULTI SENZA CONSUMI PER INATTIVITA’ PRODUTTIVA – Compila Dichiarazione relativa all’annualità di competenza 2024”.

Le imprese neo costituite presenteranno alla CSEA una dichiarazione basata sulle migliori stime dei dati di consumo ed economici dalle stesse elaborate per l’annualità 2023.

Per le sole imprese neocostituite l’accesso al Portale sarà consentito fino alle ore 23:59 del 31 dicembre 2023.

Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’annualità di competenza 2023 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva, secondo le modalità e le tempistiche stabilite agli artt. 4.4 e 4.13 dell’Allegato A alla Delibera.

Sarà richiesto all’impresa, attraverso il Portale, l’invio di una ulteriore dichiarazione in cui la stessa si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall’Allegato A alla Delibera, che prevede l’invio alla CSEA, entro e non oltre il mese di novembre dell’anno 2024, della copia della dichiarazione IVA dell’anno 2023 recante il Codice ATECO prevalente dichiarato.
Contestualmente alla suddetta dichiarazione, l’impresa neo costituita deve allegare una relazione contenente:
1) le modalità di stima dei consumi inseriti in base alla produzione prevista per l’anno 2023, con una descrizione dei criteri utilizzati per la previsione stessa, nonché, ove disponibili, i dati di prelievo storici relativi a PDR già esistenti;
2) le modalità di stima dei dati di bilancio inseriti dell’anno 2023, in particolare il fatturato e il VAL (in applicazione della Determinazione DIEU 17/2020 del 24 settembre 2020), evidenziando l’eventuale utilizzo di dati storici della/le impresa/e eventualmente acquisita/e in fase di prima costituzione.

Al termine del primo anno di attività, sulla base di dati certificati, la CSEA effettua una verifica ex post per accertare l’ammissibilità dell’impresa e il rispetto dei limiti di contribuzione di cui al D.M. 21 dicembre 2021.

Eventuali richieste di informazioni di carattere generale potranno essere formulate al numero +390632101397.

Le richieste relative agli argomenti specifici di seguito indicati possono essere inviate ai seguenti indirizzi:

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Area Energia all’indirizzo mail energia@univaservizi.it.

 

Link e riferimenti

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