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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha firmato il decreto che stabilisce i livelli di contribuzione agli oneri generali di sistema da applicare alle imprese a forte consumo di energia elettrica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

A partire da tale data, accedono pertanto alle agevolazioni le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento (che per ciascun anno di competenza “N” corrisponde al triennio che va da “N-4” a “N-2”, salvo che per le imprese di più recente costituzione), pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

  1. a) operano nei settori dell’Allegato 3 alle Linee guida CE;
  2. b) operano nei settori dell’Allegato 5 alla Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica calcolato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL (Valore Aggiunto Lordo) non inferiore al 20%;
  3. c) non rientrano fra quelle di cui ai punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Sono escluse dalle agevolazioni le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”.

Il nuovo decreto non prevede più un sistema di rimborsi ex post come accaduto in questi anni ma la possibilità di ottenere la riduzione degli oneri connessi al sostegno delle rinnovabili (Asos) applicati in fattura in funzione del livello di “intensità energetica”, riduzione che è differenziata su sette scaglioni in funzione del VAL e del fatturato annuo dell’Azienda medesima:

  • l’applicazione della cd “clausola VAL” alle imprese che hanno un costo dell’energia pari almeno al 20% dello stesso VAL (valore aggiunto lordo)
  • per le altre imprese, il mantenimento di classi di agevolazione basate sul rapporto fra il costo dell’energia elettrica e il fatturato (sconti intensità FAT), con percentuali riviste per tener conto degli obiettivi di sostegno alla crescita.
Sconti intensità FAT
Classe IFATSconto
2-10%40%
|VAL < 20%10-15%60%
>15%75%
Rapporto tra costo bolletta
elettrica e valore aggiunto
Clausola VAL1
Classe IVALPagamento
IVAL > 20%20-30%2,5% VAL
30-40%1,5% VAL
40-50%1% VAL
>50%0,5% VAL

1 Se più vantaggioso, è possibile optare per gli sconti intensità FAT

Ai fini del calcolo dell’intensità elettrica rispetto al VAL (IVAL) il prezzo dell’energia elettrica è assunto pari al prezzo medio per utenti finali con livelli simili di consumo ed è calcolato dall’Autorità per l’energia, distintamente per livelli di tensione, sommando il prezzo di mercato dell’energia elettrica, gli oneri di rete, le tasse vigenti e gli oneri di sistema al netto delle agevolazioni, nell’ultima annualità del periodo di riferimento.

Ai fini del calcolo dell’intensità elettrica su fatturato (IFAT) dell’impresa il valore del fatturato è assunto pari al valor medio triennale del volume di affari dichiarato dall’impresa ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, calcolato sul periodo di riferimento e il prezzo dell’energia è calcolato in analogia con quanto previsto per il VAL.

E’ stabilito un meccanismo di prima applicazione che prevede:

  • di assicurare il riconoscimento delle agevolazioni dal 1° gennaio 2018 alle imprese sulla base dei dati già disponibili nelle dichiarazioni presentate ai fini della formazione dell’elenco energivori di competenza 2016;
  • di avviare rapidamente il processo di acquisizione dei dati completi per la verifica del rispetto dei requisiti, ivi inclusi quelli delle nuove imprese energivore, alle quali il beneficio sarà riconosciuto ex post con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Il Decreto prevede inoltre:

  • di introdurre una specifica attività di monitoraggio a cura dell’ENEA sul corretto adempimento da parte delle imprese energivore degli obblighi di realizzazione delle diagnosi energetiche previste dal d.lgs. 102/2014 e prevedere il termine del 31 luglio 2018 per l’elaborazione da parte della stessa ENEA di parametri di consumo efficiente, disponendo altresì che i predetti parametri, una volta approvati dal Ministero, siano utilizzati per la determinazione delle agevolazioni dal 1° gennaio dell’anno successivo;
  • la possibilità di condizionare la quota delle agevolazioni all’assunzione di impegni da parte delle imprese energivore a promuovere e a realizzare programmi di investimento in tecnologie e/o impianti per l’autoconsumo da fonti rinnovabili.

In base alle nuove norme anticipiamo che sarà necessario integrare le dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti delle imprese a forte consumo di energia elettrica, per la competenza dell’anno 2018: a tale fine è previsto che entro il 15 maggio 2018 la Cassa Elettrica provvederà all’apertura del portale. L’integrazione delle dichiarazioni dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla data di apertura del portale. Decorso tale termine, non si potrà dare luogo al riconoscimento di agevolazioni di competenza 2018.

In particolare, segnaliamo queste tre particolari cogenze in modo che le imprese possano adeguarsi per tempo: I. Ai fini del calcolo del VAL, i dati di bilancio forniti dalle imprese devono far riferimento al periodo 1 gennaio – 31 dicembre.

  1. Le imprese che redigono il bilancio su periodi diversi da quello individuato dal periodo 1 gennaio – 31 dicembre devono presentare dati di bilancio riclassificati. La procedura di riclassificazione deve essere certificata da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010.

III. Ai fini della registrazione nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, le società che non sono tenute alla revisione legale del proprio bilancio devono dichiarare che i dati utilizzati per il calcolo del VAL sono stati verificati da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010

LINK E RIFERIMENTI

  • Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21/12/2017: dmse_211217
  • Allegato 3 alle Linee Guida CE – Elenco dei settori ammissibili: all_3-linee_guida_CE
  • Allegato 5 alle Linee Guida CE – Settori minerari e manifatturieri non inclusi nell’elenco di cui all’Allegato 3 con un’intensità di scambi extra UE di almeno il 4%: all_5-linee_guida_CE
  • Allegato 4 alle Linee Guida CE – Calcolo del VAL: all_4-linee_guida_CE
  • Nostra comunicazione riferimento 56/19 del 18/01/2018 (incontro del 09.02.2018)

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