Scadenze Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, GSE, ENEA: una tabella riassuntiva delle proroghe
Di seguito una tabella riassuntiva e le comunicazioni pubblicate dai diversi Enti in merito alla proroga della scadenze previste in questo periodo di emergenza Coronavirus per gli adempimenti energia.
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Si informa che l’Agenzia delle dogane in attuazione dell’art. 62 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che dispone la sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e in particolare il comma 6 del medesimo articolo che stabilisce, inoltre, che gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza l’applicazione di sanzioni, ha pubblicato le seguenti note:
a) Nota 93676 / RU
DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI A FAVORE DEI SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI ANNUALI PER IL GAS NATURALE, PER L’ENERGIA ELETTRICA NONCHÉ PER IL CARBONE, LA LIGNITE E IL COKE, RELATIVE ALL’ANNO D’IMPOSTA 2019.
La nota dispone che, nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale, i soggetti tenuti alla presentazione delle dichiarazioni annuali, ai sensi degli artt. 26, comma 13 e 14; 53, comma 8 e 53-bis, comma 3, provvederanno all’esecuzione dell’adempimento in questione relativo all’anno d’imposta 2019 entro il 30 giugno 2020.
Rimane fermo quanto previsto dalle norme vigenti (art. 26, comma 13 e art. 56, comma 1) in relazione all’effettuazione dei versamenti, compresi quelli a conguaglio, atteso che la sospensione disposta dall’art. 62, comma 1, non ha effetto rispetto a tutti i versamenti tributari, salvo la rimessione in termini al 20 marzo 2020, ai sensi dell’art.60.
Pertanto, tenuto conto dell’entità dei ratei dovuti sulla base dei consumi emergenti dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2018, i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica:
- provvederanno a versare la maggiore imposta dovuta qualora, per l’anno 2019, il volume dei consumi (fatturati o effettuati per impieghi in uso proprio) sia superiore all’entità dei ratei di acconto dovuti nel medesimo anno;
- potranno detrarre dalla prima rata in acconto utile le somme eventualmente versate in eccedenza, qualora, per l’anno 2019, il debito tributario derivante dai consumi (fatturati o effettuati per impieghi in uso proprio) sia inferiore rispetto all’entità dei ratei di acconto dovuti nel medesimo anno.
In entrambe le ipotesi l’ammontare del debito calcolato per il 2019 (anche se non ancora liquidato nella relativa dichiarazione) costituirà la base di calcolo per individuare i nuovi ratei d’imposta dovuti, in acconto, a partire dalla prima scadenza utile.
Allo stesso modo, nel settore dell’accisa sul carbone, la lignite e il coke i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale, ai sensi dell’ art. 21, comma 8, provvederanno all’esecuzione dell’adempimento in questione entro il 30 giugno 2020.
Rimane fermo quanto previsto dal richiamato art. 21, comma 8, riguardo all’effettuazione dei versamenti a saldo, atteso che la sospensione disposta dall’art. 62, comma 1, non ha effetto rispetto a tutti i versamenti tributari.
Pertanto, tenuto conto dell’entità dei ratei dovuti sulla base del volume delle forniture emergente dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2018, i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sul carbone, la lignite e il coke:
- provvederanno a versare la maggiore imposta dovuta qualora, per l’anno 2019, il volume delle forniture effettuate (ivi comprese quelle per uso proprio) sia superiore all’entità dei ratei di acconto dovuti nel medesimo anno;
- potranno detrarre a partire dalla prima rata in acconto utile le somme eventualmente versate in eccedenza, qualora, per l’anno 2019, il debito tributario derivante dalle forniture effettuate (ivi comprese quelle per uso proprio) sia inferiore rispetto all’entità dei ratei di acconto dovuti nel medesimo anno.
In entrambe le ipotesi l’ammontare del debito calcolato (anche se non ancora liquidato nella relativa dichiarazione) per il 2019 costituirà la base di calcolo per individuare i nuovi ratei d’imposta dovuti, in acconto, a partire dalla prima scadenza utile.
b) Nota 94214/RU
ESERCENTI DEPOSITI PRODOTTI ENERGETICI ED ESERCENTI APPARECCHI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI PER USO PRIVATO, AGRICOLO ED INDUSTRIALE. DETERMINAZIONE PROT.N. 240433/RU DEL 27.12.2019. OBBLIGO DI DENUNCIA DI ESERCIZIO PER GLI IMPIANTI MINORI. SOSPENSIONE EFFICACIA.
La nota si occupa dell’obbligo di denuncia di esercizio di cui all’art. 25, comma 2, lett. a) e lett. c) del D.Lgs. n. 504/95 gravante sugli esercenti depositi per uso privato, agricolo e industriale aventi capacità superiore a 10 mc e non superiore a 25 mc, nonché sugli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale è superiore a 5 mc e non superiore a 10 mc.
Tale adempimento, introdotto dall’art. 5, comma 1, lett. c), punti 1.1) e 1.2) del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, per effetto della pubblicazione della determinazione direttoriale di attuazione (n. 240433 del 27 dicembre 2019) avvenuta in data 30.12.2019 sarebbe decorso dal prossimo 1° aprile 2020 ex comma 2 del citato art. 5.
Ai sensi dell’art. 62, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, ladenuncia di esercizio di cui sopra andrà presentata all’Ufficio delle dogane territorialmente competente entro il 30 giugno 2020.
FUEL MIX e RICONOSCIMENTO CAR (CB-CAR)
Il 24 marzo 2020 il GSE, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha pubblicato l’elenco dei procedimenti, e dei connessi adempimenti in capo agli operatori, prorogati.
I termini per la presentazione delle richieste per la Cogenerazione ad alto rendimento (CAR), per i Certificati Bianchi per la CAR e per la Fuel mix disclosure slittano dal 31 marzo al 22 maggio 2020.
Sono state inoltre definite specifiche proroghe per la presentazione della documentazione a cura degli operatori, anche con riferimento alla conclusione dei lavori, prevista con riferimento ai Decreti FER 2012, 2016 e 2019, del Conto Termico e del Biometano.
NOTA: Il Fuel Mix , o Mix Energetico, è l’insieme di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell’energia elettrica fornita dalle imprese di vendita ai clienti finali.
Non sono oggetto di comunicazione di dati gli impianti in SSP, gli impianti in convenzione Cip n. 6/92 e gli impianti fotovoltaici con potenza attiva nominale fino a 1.000 kW incentivati con il Quinto Conto Energia. Rientrano nelle comunicazioni gli impianti in regime di ritiro dedicato, incentivati con il sistema della tariffa fissa onnicomprensiva o che cedono energia elettrica al mercato libero.
RENDICONTAZIONE RISPARMI ENEA
Comunicato del 27 marzo 2020 – Proroga del termine per la comunicazione dei risparmi di energia (articolo 7, comma 8, d.lgs. n. 102/2014)
Il termine ultimo per la comunicazione ad ENEA dei risparmi di energia normalizzati, conseguiti rispetto all’anno precedente da parte dei soggetti obbligati alle diagnosi di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 102/2014 e da parte di tutte le imprese che hanno implementato un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001, è prorogato al giorno 22 maggio 2020.
INDAGINE ANNUALE – DATI TECNICI SU PRODUTTORI DI ELETTRICITÀ E AUTOPRODUTTORI – ANNO SOLARE 2019
Indagine obbligatoria per tutti gli impianti di produzione con potenza > 100 kW.
Ad oggi non risulta prorogata la scadenza fissata al 27/04/2020.