I SOGGETTI INTERESSATI ALLA RENDICONTAZIONE A ENEA
I soggetti interessati a comunicare all’ENEA la rendicontazione dei risparmi energetici conseguiti nell’anno precedente sono quelli obbligati alle diagnosi secondo l’art. 8 del D.Lgs. 102/2014 e tutte le imprese che hanno implementato un sistema di gestione dell’energia secondo la ISO 50001. A tale meccanismo può partecipare volontariamente qualsiasi altra impresa.
Quindi i soggetti interessati sono:
- Grandi imprese
- Imprese energivore
- Imprese ISO 50001 non obbligate alla diagnosi
- Imprese volontarie
LA RENDICONTAZIONE DEI RISPARMI ENERGETICI CONSEGUITI
I soggetti interessati devono effettuare, entro il 31 marzo, la rendicontazione dei risparmi prevista nel comma 8 dell’art. 7 del D.Lgs.102/2014 solo per i siti in cui siano stati effettuati interventi di efficienza energetica.
D. Lgs. 102/14 – Art. 7 comma 8: I risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti i titoli di efficienza energetica rispetto all’anno precedente e in condizioni normalizzate, riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001, e dagli audit previsti dal presente decreto sono comunicati dalle imprese all’ENEA e concorrono al raggiungimento degli obbiettivi di cui al presente articolo.
L’obbligo si concretizza solo al superamento di una soglia minima di risparmio.
I risparmi da rendicontare sono tutti quelli riconducibili non soltanto ad interventi di efficientamento realizzati sul ciclo produttivo (tecnologici), ma anche al semplice risparmio energetico derivante da qualunque modifica, anche comportamentale, della gestione del ciclo produttivo stesso e devono essere superiori all’1%.
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